CCNL Metalmeccanici industria: una sintesi del recente rinnovo

Il ccnl metalmeccanici industria applicato dalle aziende aderenti Federmeccanica Assistal (Confindustria ) è stato rinnovato in data 5 febbraio 2021.

Incremento dei minimi contrattuali
Le parti hanno definito da oggi a giugno 2024, un incremento dei minimi tabellari di 112 euro alla quinta categoria (da giugno 2021, livello C3) che in percentuale equivale a circa il 6,2%.
Nella seguente tabella (fonte FIOM CGIL) sono riportati gli incrementi per singolo livello:

Nella seguente tabella si riportano i nuovi livelli (fonte FIOM CGIL):

Indennità di trasferta e di reperibilità, utile di cottimo
L’importo delle indennità di trasferta e di reperibilità sarà rivalutato sulla base dell’andamento dell’IPCA, mentre l’utile minimo di cottimo sarà ridefinito in occasione della stesura contrattuale.


Flexible benefit
L’articolo sui “flexible benefit” non è stato modificato, quindi l’importo di 200 euro dovrà continuare a essere erogato per tutta la vigenza contrattuale e manterrà anche per il futuro la caratteristica di ultrattività.


Fondo MétaSalute
E’ stata prevista la possibilità per i lavoratori che accederanno alla pensione di fruire – con pagamento a loro carico – di MètaSalute a condizione che siano stati iscritti al fondo per due anni continuativi.
Potranno iscriversi anche i lavoratori che in passato hanno cessato l’attività lavorativa e comunque siano stati iscritti al fondo per due anni continuativi. L’iscrizione sarà possibile dalla data di istituzione della “gestione separata pensionati”.
L’importo, le modalità di contribuzione, le prestazioni per i pensionati verranno definite dal Fondo metàSalute tenendo conto delle indicazioni delle Parti sociali.


Fondo Cometa
Per incentivare l’adesione al Fondo, in particolare dei lavoratori più giovani, a decorrere dal 1° giugno 2022, i lavoratori di età inferiore a 35 anni che aderiranno al Fondo Pensione, beneficeranno di una contribuzione a carico del datore di lavoro maggiorata al 2,2%.

Apprendistato
Nella stesura del testo contrattuale, le Parti hanno convenuto che il regime del “sottoinquadramento” per gli apprendisti verrà sostituito dalla percentualizzazione della retribuzione del livello di inquadramento nelle misure dell’85%, del 90% e del 95% da applicarsi per ciascun terzo della durata dell’apprendistato.


Lavoro agile
Si demanda ad una Commissione la definizione di un quadro normativo sugli effetti del lavoro agile per come evolverà al termine della Pandemia, iniziando con argomenti come “il diritto alla disconnessione”, l’esercizio dei diritti sindacali, la tutela della privacy, l’utilizzo e la cura degli strumenti di lavoro e l’accesso alla formazione.
Le Parti hanno inoltre riconfermato il principio di parità di trattamento tra il lavoro svolto da remoto e quello svolto in presenza.

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.