Indennità erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa dell’anno successivo: quale tassazione applicare?

Quale tassazione deve essere applicata alle indennità erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa dell’anno successivo? Il quesito è stato trattato dall’Agenzia delle entrate nella Risp. del 13 aprile 2021, n. 243.

Il dott. Dario Fiori ha pubblicato un approfondimento sull’argomento su MementoPiù per conto di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

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Nuova proroga per i corrispettivi telematici

In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale
provocata dal Covid-19, l’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020, proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 di giugno 2020).

La medesima proroga interessa chiaramente anche l’adeguamento dei Registratori telematici.

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Rinviata al 2019 la fattura elettronica per l’acquisto di carburante.

Con il comunicato stampa di ieri 27 giugno 2018 il Consiglio dei Ministri annuncia la proroga al 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per cessioni di carburanti fissato al prossimo 1° luglio. Pertanto per tutto il 2018, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti.

Obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciati.

Ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa, da luglio sarà comunque indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. Tali mezzi di pagamento sono stati individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 che consente l’utilizzo di:

  1. carte di debito, bancomat e carte di credito;
  2. assegni, bancari e postali, circolari e non;
  3. vaglia cambiari e postali;
  4. mezzi di pagamento elettronici con l’addebito diretto in conto;
  5. bonifico bancario o postale, bollettino postale.

Obbligo di invio dei corrispettivi telematici per i distributori ad elevata automazione.

Il rinvio al 1° gennaio 2019 non si estende, invece, agli acquisti di carburanti per autotrazioni effettuati da privati consumatori, che dal 1° luglio 2018 continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma per i quali l’esercente sarà obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 106701 del 28 maggio 2018, il suddetto obbligo è stato limitato alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dagli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione.

In ultimo si precisa che sono escluse dalla proroga le prestazioni e forniture di carburante rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.