Gli sconti applicati dal datore di lavoro ai propri dipendenti

Può un datore di lavoro concedere ai propri dipendenti una “card sconto”? Essa può rappresentare per gli stessi un compenso in natura imponibile e, come tale, essere soggetto alla ritenuta di acconto IRPEF prevista dall’art. 23 DPR 600/73? Il quesito è stato avanzato da una ditta di abbigliamento che intende rafforzare il proprio “brand” veicolando i prodotti anche tramite i propri lavoratori, ai quali vuole attribuire una card per poter accedere ad uno sconto rispetto al prezzo di listino. Tale caso è stato trattato dall’Agenzia delle entrate con la Risp. del 29 marzo 2021, n. 221.

Il dott. Dario Fiori ha pubblicato un approfondimento sull’argomento pubblicato su MementoPiù per conto di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

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Buoni mobilità o abbonamenti per il trasporto pubblico: regimi fiscali a confronto

I buoni mobilità erogati dal datore di lavoro ai dipendenti che non fruiscono di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il principio di onnicomprensività. I buoni, tuttavia, possono godere del limite annuo di esenzione per i benefit di 258,23 euro, elevato a 516,46 euro dal decreto Agosto per il 2020. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 293 del 31 agosto 2020. Quale regime fiscale è invece previsto per gli abbonamenti per il trasporto pubblico erogati dall’azienda?

Visualizza l’approfondimento redatto dal Dott. Dario Fiori per il Quotidiano IPSOA.