IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: A CHI SPETTA E COSA FARE.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

L’art. 25 del D.L. 19/05/2020 n. 34, (Decreto Rilancio), riconosce un “contributo a fondo perduto” a soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

I beneficiari devono avere i seguenti requisiti:

1) nel periodo d’imposta 2019 devono aver conseguito ricavi o incassato compensi non superiori a 5 milioni di euro;

2) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al punto n. 2) ai soggetti che:

  • hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, oppure,
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai eventi calamitosi (es. eventi sismici, alluvioni, ecc.) i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31/1/2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19).

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo non spetta, in ogni caso:

1) ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di presentazione dell’istanza;

2) ad enti pubblici ed intermediari finanziari;

3) ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell’indennità di 600 euro previste dagli artt. 27 (iscritti Gestione Separata Inps) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18 del 17/03/20;

4) ai lavoratori dipendenti e ai Professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria (c.d. casse professionali).

Il contributo non spetta se il richiedente ha una Partita Iva con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta 2019;

15% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel 2019;

10% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel 2019.

Esempio:

Soggetto con ricavi 2019 pari a 200.000. Il fatturato di aprile 2020 è pari ad euro 5.000 ed il fatturato di aprile 2019 è pari ad euro 30.000.

La differenza di fatturato è pari ad euro 25.000.

25.000*20%= 5.000 euro (contributo a fondo perduto)

IL CONTRIBUTO MINIMO

Ai soggetti beneficiari, in possesso dei predetti requisiti, spetta comunque un contributo pari ad euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo spetta anche a chi ha iniziato l’attività tra il 1° maggio 2019 ed il 30 aprile 2020.

SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ DAL 1° GENNAIO 2019

Il contributo è determinato come segue:

• se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (con il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);

• nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

PROCEDURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica tramite: 

  •  il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti richiedenti;  
  • un intermediario abilitato per conto del soggetto richiedente.

Nell’istanza deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.