La ripetizione dell’indebito: il passaggio di testimone tra la restituzione al lordo e al netto delle ritenute?

LA NOVITA’ INTRODOTTA DAL DECRETO RILANCIO

L’articolo 150, comma 1, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto #Rilancio), aggiungendo all’articolo 10, del #Tuir, il comma 2-bis, ha previsto un’ulteriore modalità di restituzione al sostituto d’imposta delle somme indebitamente percepite dai sostituiti. Il legislatore ha voluto positivizzare il metodo della restituzione al #netto delle #ritenute in caso di somme erroneamente o indebitamente corrisposte dal sostituto d’imposta. Viene così recepito un’impostazione divenuta predominante in giurisprudenza.

LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8/E DEL 2021
La norma in questione è rubricata “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto”. La circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 8/E/2021, nonostante la rubrica riferita solamente alle ritenute alla fonte a titolo di acconto, chiarisce, in ossequio al brocardo rubrica legis non est lex, che la norma deve intendersi riferita alle somme soggette a ritenuta a qualsiasi titolo (anche d’imposta o soggette a imposizione sostitutiva).

L’APPROFONDIMENTO PUBBLICATO DAL DOTT. DARIO FIORI
Condividiamo l’abstract di un approfondimento pubblicato da Dario Fiori per la rivista “La Circolare di Lavoro e previdenza” di “Centro Studi Lavoro e Previdenza – Area Lavoro Euroconference”. Il lavoro intende ripercorrere i vari passaggi del citato provvedimento di prassi, individuandone i punti salienti e analizzando, nel mentre, anche il contenuto della rilevante ordinanza di Cassazione n. 23531/2021.

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