ISCRO: indennità straordinaria per lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio per il 2021 (art. 1, commi da 386 a 401) istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

BENEFICIARI E REQUISITI

Coloro che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, diverse dalle imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni che presentano i seguenti requisiti:

  1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
  3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  4. hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

DURATA, DECORRENZA ED IMPORTO

L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

LA DOMANDA

La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

MISURE DI CONDIZIONALITA’

L’erogazione dell’indennità in esame è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il MEF), da adottare entro il 2 marzo 2021.

CAUSE DI CESSAZIONE

La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l’attività.