Smart working: credito d’imposta del 15%

IL CREDITO D’IMPOSTA DEL 15%

La Legge di Bilancio 2021 introduce un credito d’imposta del 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (c.d. smart working), ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 81/2017.

IL PERIODO NEL QUALE EFFETTUARE L’INVESTIMENTO AGEVOLATO

Gli investimenti devono essere effettuati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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ISCRO: indennità straordinaria per lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio per il 2021 (art. 1, commi da 386 a 401) istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

BENEFICIARI E REQUISITI

Coloro che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, diverse dalle imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni che presentano i seguenti requisiti:

  1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
  3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  4. hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

DURATA, DECORRENZA ED IMPORTO

L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

LA DOMANDA

La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

MISURE DI CONDIZIONALITA’

L’erogazione dell’indennità in esame è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il MEF), da adottare entro il 2 marzo 2021.

CAUSE DI CESSAZIONE

La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l’attività.

NOVITÀ PER IL SUPERBONUS 110%

La Legge di Bilancio 2021, proroga per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (65%), di ristrutturazione edilizia (50%), per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%), nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (90%).

Inoltre, per il bonus mobili, si incrementa da 10.000 a 16.000 euro l’importo sul quale calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 è intervenuta anche sul Superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020).

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LE NOVITA’ PER IL SUPERBONUS 110%

Proroga del Superbonus

Viene prorogata la detrazione al 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (la previgente scadenza era 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote nel caso in cui parte della spesa detraibile sia sostenuta nel primo semestre 2022.

Nel caso degli istituti autonomi case popolari (IACP) la proroga è disposta fino al 31 dicembre 2022.

Ulteriore proroga per condomìni e IACP

Viene ulteriormente prorogata la data per avvalersi del Superbonus, per gli interventi effettuati:

  • dai condomìni per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Edificio con unico proprietario  

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Tale modifica consente ora ai proprietari (o comproprietari) “unici” persone fisiche di tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio, a patto che non siano più di quattro, di poter effettuare “interventi su edifici”, e quindi anche sulle parti comuni della loro palazzina e conseguentemente sui singoli alloggi, pur rimanendo per questi ultimi il limite di due unità per persona fisica, come previsto dall’art. 119, comma 10, D.L. n. 34/2020.

Estensione al 2022 della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura.

Viene concessa la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura a coloro che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119, D.L. n. 34/2020. La norma estende al 2022 una facoltà inizialmente prevista per i soli anni 2020 e 2021.

Abitazione funzionalmente indipendente e requisiti di impiantistica

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce quando un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Pertanto, un impianto tra i quattro citati può anche essere in condivisione con le altre unità situate nel medesimo contesto plurifamiliare, senza, per questo, far venir meno l’indipendenza funzionale necessaria per poter accedere al Superbonus.

Unità immobiliari prive di APE perché senza copertura

Possono rientrare nel Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Fotovoltaico esteso alle pertinenze

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica è estesa anche agli impianti realizzati alle pertinenze degli edifici.

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per cento in cinque quote annuali (quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

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FONDO PERDUTO PER LOCATORI DI IMMOBILI

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FONDO PERDUTO PER LOCATORI DI IMMOBILI

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi da 381 a 384), istituisce per il 2021 un contributo a fondo perduto per locatori di immobili adibiti a uso abitativo. L’immobile deve essere abitazione principale del conduttore ed essere situato in un comune ad alta tensione abitativa in caso di riduzione del canone di locazione.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Il locatore o un professionista delegato può per richiedere il contributo telematicamente all’Agenzia delle entrate. Le modalità di richiesta saranno definite da un provvedimento specifico che l’Agenzia pubblicherà entro i primi giorni di marzo 2021.

I FONDI STANZIATI

Per il fondo perduto i fondi stanziati ammontano a 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Per maggiori informazioni e per procedere con la richiesta del fondo perduto contattaci cliccando quì.

Cuneo fiscale: taglio strutturale con la legge di Bilancio 2021

Il taglio del cuneo fiscale in busta paga, per i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito superiore a 28.000 euro ed entro i 40.000 euro, era stato introdotto in maniera provvisoria per il secondo semestre 2020.

Il disegno della legge di Bilancio 2021 ha tra i propri obiettivi quello di stabilizzare il taglio del cuneo fiscale in busta paga per i lavoratori dipendenti.

Visualizza l’approfondimento redatto dal Dott. Dario Fiori per il Quotidiano IPSOA.