DPCM 24 OTTOBRE: LE NUOVE MISURE PER LOCALI, SPORT E CULTURA

Le disposizioni del nuovo DPCM 24 ottobre 2020 si applicano dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020; esse sostituiscono le diposizioni previste dai precedenti DPCM del 13 e 18 ottobre 2020.

Di seguito una sintesi delle principali novità, con riferimento a locali, sport e cultura:

BAR E RISTORANTI

• Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00;
• Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
• Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
• Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
• Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
• Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI

Nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in
tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei
protocolli e delle linee guida vigenti.

PALESTRE E PISCINE

• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
• L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’ dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

CINEMA, TEATRI E CENTRI CULTURALI

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, nonché le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

DISCOTECHE E FESTE

• Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

• Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a feste civili e religiose.

SALE GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

FIERE E CONGRESSI

• Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.

• Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e
internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

PARCHI DIVERTIMENTI

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
E’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali,
al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia
e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in
conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

SPORT

  1. Competizioni

• Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
• Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto
dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;
• Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico o amatoriale.

2. Allenamenti

E’ consentito lo svolgimento:

attività sportiva o motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

• sessioni di allenamento a porte chiuse di atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico.

E’ vietato lo svolgimento:

• degli sport di contatto, salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

LE RACCOMANDAZIONI

Il nuovo DPCM raccomanda inoltre:

• di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; • l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
• di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

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