Green Pass: dal 15 ottobre 2021 obbligo di esibizione nei luoghi di lavoro

Premessa

L’obbligo di possedere ed esibire il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre 2021 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza. La seguente informativa, curata dallo Studio Fiori, riguarda i nuovi obblighi che sono tenuti a seguire i datori di lavoro del settore privato.

Natura e durata dell’obbligo nel settore privato

Viene previsto il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.
L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.

Soggetti destinatari dell’obbligo

È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Soggetti esclusi

Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il controllo che deve eseguire il datore di lavoro

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.
A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia della misura in discorso.

Cosa accade per i lavoratori senza Green pass.

I lavoratori individuati dal comma 1 dell’art. 9-septies, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Violazione degli obblighi e sanzioni

La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.500 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

FAQ

Per casistiche specifiche si rimanda alla pagina delle FAQ sui siti governativi; nello specifico, all’indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen

Contatta lo Studio Fiori

Per avere ulteriori informazioni ed una consulenza in tema di “Green pass” nei luoghi di lavoro contattaci.

Covid-19: le misure per le zone rosse dal 15 marzo al 5 aprile

Di seguito una sintesi delle misure introdotte dal DPCM del 2 marzo 2021 e dal d.l. 13 marzo 2021, n. 30, con riferimento alle c.d. zone rosse, decorrenti dal 15 marzo al 5 aprile 2021 (valevoli, quindi, anche per la Regione Lazio).

Spostamenti

  • Sono vietati gli spostamenti, nel proprio Comune e verso altri Comuni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
  • Vietati gli spostamenti da una regione all’altra.
  • Sono consentiti gli spostamenti per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

Bar e ristoranti

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie).
  • Nessuna limitazione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Fino alle 22.00 è consentita la ristorazione con asporto, è vietata la consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto consentito solo fino alle 18.

Attività commerciali

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche nell’ambito di centro commerciali.
  • Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Servizi alla persona

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri.
  • Chiusi barbieri e parrucchieri.

Attività lavorativa

  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare unicamente le attività indifferibili o che richiedano necessariamente la presenza, anche in ragione delle gestione dell’emergenza.

Scuola

  • Chiusura e didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Attività motoria e sportiva

  • Sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono sospese le attività nei centri sportivi.
  • Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Musei e luoghi della cultura

  • Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

Week end di Pasqua

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, all’intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni in zona bianca, si applicano le misure disposte per le zone rosse. Tuttavia, negli stessi giorni, è consentito all’interno della regione lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno tra le ore 5 e le ore 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a chi convive nell’abitazione, esclusi i minori di anni 14 e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito del Governo.

Formazione in diretta con la trasmissione Diciotto minuti

Oggi alle ore 16:00 Dario Fiori interverrà in diretta nella trasmissione #diciottominuti di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con i colleghi Rosario Deluca luca de compadri Pasquale Staropoli Edmondo Duraccio e Francesco Capaccio per parlare di:

  • cassa integrazione e moratoria
  • decontribuzione sud e tredicesima mensilità
  • competenze tributarie e societarie
  • la gestione della crisi d’impresa

Covid-19: agevolazioni fiscali per vaccini e dispositivi di protezione individuale.

Da diversi mesi ormai i datori di lavoro sono tenuti ad acquistare degli strumenti che consentano di arginare il rischio di contagio da Covid-19.

A tal fine, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali. Dario Fiori per Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha curato l’approfondimento pubblicato il 29 gennaio 2021.

Per ricevere informazioni su come accedere a “COVID-19: agevolazioni fiscali per vaccini e dispositivi di protezione individualecontattaci.

Versamenti tributari e contributivi: le sospensioni del Ristori quater

Con l’entrata in vigore del decreto Ristori quater sono diventate operative le sospensioni relative ai termini per il versamento del secondo acconto 2020 dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, delle ritenute alla fonte, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre. L’analisi delle nuove proroghe richiede di fare ordine nella selva degli interventi sospensivi di questi mesi.

Leggi l’approfondimento scritto dal dott. Dario Fiori per il quotidiano IPSOA.

Leggi anche la circolare informativa realizzata dallo Studio Fiori sul decreto Ristori quater.