Rinviata al 2019 la fattura elettronica per l’acquisto di carburante.

Con il comunicato stampa di ieri 27 giugno 2018 il Consiglio dei Ministri annuncia la proroga al 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per cessioni di carburanti fissato al prossimo 1° luglio. Pertanto per tutto il 2018, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti.

Obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciati.

Ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa, da luglio sarà comunque indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. Tali mezzi di pagamento sono stati individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 che consente l’utilizzo di:

  1. carte di debito, bancomat e carte di credito;
  2. assegni, bancari e postali, circolari e non;
  3. vaglia cambiari e postali;
  4. mezzi di pagamento elettronici con l’addebito diretto in conto;
  5. bonifico bancario o postale, bollettino postale.

Obbligo di invio dei corrispettivi telematici per i distributori ad elevata automazione.

Il rinvio al 1° gennaio 2019 non si estende, invece, agli acquisti di carburanti per autotrazioni effettuati da privati consumatori, che dal 1° luglio 2018 continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma per i quali l’esercente sarà obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 106701 del 28 maggio 2018, il suddetto obbligo è stato limitato alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dagli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione.

In ultimo si precisa che sono escluse dalla proroga le prestazioni e forniture di carburante rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.

Stipendi in contanti: dal 1° luglio 2018 scatta il divieto.

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 911 Legge n. 205/2017).

Ai fini della novità in commento, per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In dettaglio, la nuova normativa stabilisce che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

1.bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

2.strumenti di pagamento elettronici;

3.pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

4.emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Nel caso di cui al punto 4), l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Si precisa che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Inoltre, al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.