Lavoratori impatriati: pubblicati i codici tributo per l’opzione sul secondo quinquennio

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, aveva indicato le modalità e i termini di versamento degli importi che danno accesso ad un secondo quinquennio di applicazione del regime fiscale degli impatriati. Tale possibilità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2021 ed è rivolta ai contribuenti, iscritti all’AIRE o cittadini UE, che alla data del 31 dicembre 2019 siano beneficiari del regime agevolato in questione.

IL VERSAMENTO DOVUTO PER L’ACCESSO AL SECONDO QUINQUENNIO

I contribuenti possono accedere a tale ulteriore periodo agevolato (dal 6° al 10° anno), previo versamento:

– di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, oppure è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzionepena la restituzione del beneficio addizionale fruito. In questo caso l’abbattimento del reddito fiscale nel secondo quinquennio è pari al 50%;

– di un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato, alle condizioni viste sopra, proprietario di almeno un immobile di tipo residenziale. In questo caso il concorso del reddito a tassazione è pari al 10%.

I TERMINI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO

Le predette somme devono essere versate entro il 30 giugno dell’anno successivo al quinto anno del primo quinquennio di regime agevolato. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 devono provvedere entro 180 giorni a partire dal 3 marzo 2021 (data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate).

LA RIS. N. 27/E DEL 15 APRILE 2021: I CODICI TRIBUTO PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO

Per consentire il versamento degli importi dovuti, tramite mod. F24 la risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 ha istituito i seguenti codici tributo:
– “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
– “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

GLI ULTERIORI DATI DA INSERIRE IN F24
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” devono essere indicati:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– in “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
– “codice”, il codice tributo sopra indicato;
– in “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Se vuoi avere ulteriori informazioni sulla possibilità di accesso al regime degli impatriati contatta lo studio per una consulenza specifica sul tuo caso.

Webinar: le novità del decreto Sostegni

Il dott. Dario Fiori è stato invitato a relazionare al webinar del 13 aprile 2021 organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Durante l’evento verranno analizzate le ultime novità in materia lavoro e fiscale introdotte dal c.d. Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

Gli sconti applicati dal datore di lavoro ai propri dipendenti

Può un datore di lavoro concedere ai propri dipendenti una “card sconto”? Essa può rappresentare per gli stessi un compenso in natura imponibile e, come tale, essere soggetto alla ritenuta di acconto IRPEF prevista dall’art. 23 DPR 600/73? Il quesito è stato avanzato da una ditta di abbigliamento che intende rafforzare il proprio “brand” veicolando i prodotti anche tramite i propri lavoratori, ai quali vuole attribuire una card per poter accedere ad uno sconto rispetto al prezzo di listino. Tale caso è stato trattato dall’Agenzia delle entrate con la Risp. del 29 marzo 2021, n. 221.

Il dott. Dario Fiori ha pubblicato un approfondimento sull’argomento pubblicato su MementoPiù per conto di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Se vuoi conoscere la disciplina fiscale degli sconti applicati dal datore di lavoro ai propri dipendenti contattaci.

Lavoratori impatriati, regime fiscale agevolato: modalità e termini della nuova opzione

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 60353 del 2021, ha indicato le modalità e i termini di versamento degli importi che danno accesso al regime fiscale dei lavoratori impatriati.

BENEFICIARI

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la nuova opzione rivolta ai contribuenti. Essi devono essere iscritti all’AIRE o cittadini UE, che alla data del 31 dicembre 2019 siano beneficiari dell’agevolazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il provvedimento definisce le modalità di pagamento e di adesione al regime. Tali modalità valgono anche per gli sportivi professionisti impatriati.

Il dott. Dario Fiori ha pubblicato un approfondimento sul tema per conto del quotidiano IPSOA.

Se vuoi ricevere una consulenza specializzata per valutare le possibilità di accesso alla agevolazione del regime dei lavoratori impatriati contattaci.

Covid-19: le misure per le zone rosse dal 15 marzo al 5 aprile

Di seguito una sintesi delle misure introdotte dal DPCM del 2 marzo 2021 e dal d.l. 13 marzo 2021, n. 30, con riferimento alle c.d. zone rosse, decorrenti dal 15 marzo al 5 aprile 2021 (valevoli, quindi, anche per la Regione Lazio).

Spostamenti

  • Sono vietati gli spostamenti, nel proprio Comune e verso altri Comuni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
  • Vietati gli spostamenti da una regione all’altra.
  • Sono consentiti gli spostamenti per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

Bar e ristoranti

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie).
  • Nessuna limitazione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Fino alle 22.00 è consentita la ristorazione con asporto, è vietata la consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto consentito solo fino alle 18.

Attività commerciali

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche nell’ambito di centro commerciali.
  • Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Servizi alla persona

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri.
  • Chiusi barbieri e parrucchieri.

Attività lavorativa

  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare unicamente le attività indifferibili o che richiedano necessariamente la presenza, anche in ragione delle gestione dell’emergenza.

Scuola

  • Chiusura e didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Attività motoria e sportiva

  • Sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono sospese le attività nei centri sportivi.
  • Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Musei e luoghi della cultura

  • Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

Week end di Pasqua

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, all’intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni in zona bianca, si applicano le misure disposte per le zone rosse. Tuttavia, negli stessi giorni, è consentito all’interno della regione lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno tra le ore 5 e le ore 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a chi convive nell’abitazione, esclusi i minori di anni 14 e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito del Governo.